IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 49 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  88/364/CEE  del
Consiglio del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e  biologici  durante
il lavoro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e  giustizia,  del  tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e  della
sanita'; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                         Attivita' soggette 
 
  1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della  salute
dei lavoratori contro i rischi di esposizione durante  il  lavoro  ai
seguenti agenti chimici: 
    a) 2-naftilamina e suoi sali (numero C.A.S. 91-59-8); 
    b) 4-aminodifenile e suoi sali (numero C.A.S. 92-67-1); 
    c) benzidina e suoi sali (numero C.A.S. 92-87-5); 
    d) 4-nitrodifenile (numero C.A.S. 92-93-3). 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  alle  attivita'
alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad  essi  equiparati
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  19
marzo 1956, n. 303. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori
della navigazione marittima ed aerea.