IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 49 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/364/CEE del Consiglio del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Attivita' soggette 1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute dei lavoratori contro i rischi di esposizione durante il lavoro ai seguenti agenti chimici: a) 2-naftilamina e suoi sali (numero C.A.S. 91-59-8); b) 4-aminodifenile e suoi sali (numero C.A.S. 92-67-1); c) benzidina e suoi sali (numero C.A.S. 92-87-5); d) 4-nitrodifenile (numero C.A.S. 92-93-3). 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attivita' alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.